Cassazione Civile sez. I, Sentenza del 24 05 2016 n. 10711 16. La Corte di Cassazione modifica la sua precedente giurisprudenza e la prevalente giurisprudenza di merito, riprendendo un indirizzo giurisprudenziale più tradizionale che afferma la nullità dei contratti in cui la sottoscrizione è richiesta in forma scritta ad substantiam.
Cassazione Civile sez. I, Sentenza del 24-05-2016 n. 10711-16. La Corte di Cassazione modifica la sua precedente giurisprudenza e la prevalente giurisprudenza di merito, riprendendo un indirizzo giurisprudenziale più tradizionale che afferma la nullità dei contratti in cui la sottoscrizione è richiesta in forma scritta ad substantiam. Come è noto, la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità, in funzione protettiva a favore del cliente, il solo che può farla valere (art. 127 T.U.B. e art 23 T.U.F.)./website/data/cassazione civile/197_cass_forma_scritta.pdf
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