Cassazione Civile sez. III, Sentenza del 05 04 2016 n. 6533 16. La Corte con al sentenza chiarisce che Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 cpc, co. 2.
Cassazione Civile sez. III, Sentenza del 05-04-2016 n. 6533-16. La Corte con al sentenza chiarisce che "Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 cpc, co. 2, quando non ha usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato, rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 cc), così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore" /website/data/cassazione civile/cassazione n. 6533-05.04.2016.pdfApri in pdf
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